Estinzione Anticipata Mutuo Prima Casa
Quando si sottoscrive un mutuo, una delle clausole che solitamente vengono inserite nel contratto da parte della banca e che devono essere sottoscritte dal cliente, è quella della penale in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Estinzione anticipata del mutuo per la prima casa
Solitamente tale penale di estinzione anticipata del mutuo per la prima casa è calcolata in percentuale sulla somma residua.
Secondo la legge Bersani, per i mutui che sono stati stipulati prima del 2001, la penale non può essere maggiore dello 0,50%, siano essi a tasso fisso o a tasso variabile.
Se la richiesta di estinzione anticipata viene fatta durante il terzultimo anno di durata del mutuo, tale penale massima scende allo 0,20%, se invece viene fatta durante gli ultimi due anni, non si applica penale nel caso di mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso resta al massimo dello 0,20%.
Nel caso di mutui che sono stipulati dopo il 2001, la penale massima per i mutui a tasso fisso è dell’1,90% in caso di estinzione anticipata durante la prima metà di durata del mutuo, che scende all’1,50% durante la seconda metà.
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