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Estinzione Anticipata Mutuo Prima Casa

30 marzo 2010

Quando si sottoscrive un mutuo, una delle clausole che solitamente vengono inserite nel contratto da parte della banca e che devono essere sottoscritte dal cliente, è quella della penale in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Estinzione anticipata del mutuo per la prima casa

Solitamente tale penale di estinzione anticipata del mutuo per la prima casa è calcolata in percentuale sulla somma residua.

Secondo la legge Bersani, per i mutui che sono stati stipulati prima del 2001, la penale non può essere maggiore dello 0,50%, siano essi a tasso fisso o a tasso variabile.

Se la richiesta di estinzione anticipata viene fatta durante il terzultimo anno di durata del mutuo, tale penale massima scende allo 0,20%, se invece viene fatta durante gli ultimi due anni, non si applica penale nel caso di mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso resta al massimo dello 0,20%.

Nel caso di mutui che sono stipulati dopo il 2001, la penale massima per i mutui a tasso fisso è dell’1,90% in caso di estinzione anticipata durante la prima metà di durata del mutuo, che scende all’1,50% durante la seconda metà.

 

2 Commenti »

  • Mutui Edilizi scrive:

    [...] per la costruzione di immobili, la società costruttrice può anche decidere di optare per l’estinzione anticipata del mutuo, che avviene solitamente dietro il pagamento di [...]

  • Mutuo Libero 15 Acquisto, Barclays Mutui Online scrive:

    [...] vuoi puoi anche procedere all’estinzione anticipata del mutuo, senza dover pagare alcuna penale. Tra le altre soluzioni di mutui di Barclays, ci [...]

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